Art. 3.
(Istituzione della Festa nazionale del libro e della lettura).

      1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Festa nazionale del libro e della lettura, di seguito denominata

 

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«Festa». La data della Festa è stabilita, annualmente, dal Comitato e comunque entro il 30 marzo dell'anno precedente e la sua durata è fissata in una settimana.
      2. Nel corso della settimana in cui è celebrata la Festa, il Centro, avvalendosi della consulenza del Comitato e in collaborazione con soggetti pubblici e privati, organizza o contribuisce a realizzare, su tutto il territorio nazionale, iniziative e manifestazioni per la promozione della lettura.
      3. In attuazione di quanto previsto dal comma 2, il Centro:

          a) contribuisce alle spese per la realizzazione delle iniziative e delle manifestazioni aventi carattere nazionale;

          b) offre supporto e consulenza per l'organizzazione di iniziative di promozione del libro e della lettura organizzate sul territorio nazionale da regioni, enti locali, scuole, biblioteche e altri enti pubblici e privati stimolando la cooperazione e lo scambio di buone pratiche e competenze;

          c) promuove e pubblicizza, mediante apposite campagne sui principali mezzi di comunicazione e attraverso la rete INTERNET, la Festa nonché le iniziative organizzate dai soggetti di cui alle lettere a) e b).